Art. 10.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 405, il comma 1-bis è abrogato;

          b) l'articolo 406 è sostituito dal seguente:

      «Art. 406. - (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene:

          a) le generalità della persona sottoposta ad indagini e l'indicazione della notizia di reato;

          b) l'indicazione degli elementi di prova raccolti;

          c) l'esposizione dei motivi che giustificano la richiesta.

 

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      2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
      3. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività investigativa indicata e in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi.
      4. Le richieste di proroga sono notificate, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
      5. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza motivata.
      6. Se rigetta la richiesta di proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 4, secondo periodo, restituisce gli atti al pubblico ministero invitandolo ad assumere le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, entro il termine di dieci giorni»;

          c) l'articolo 409 è sostituito dal seguente:

      «Art. 409. - (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione). - 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
      2. Dopo il deposito della richiesta di archiviazione il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.

 

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      3. Salvo il caso previsto dal comma 2, se non accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
      4. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
      5. A seguito dell'udienza, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
      6. Per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero disponendo che, entro dieci giorni, emetta il decreto di cui all'articolo 552.
      7. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5»;

          d) all'articolo 410, comma 3, le parole: «e 5» sono sostituite dalle seguenti: «, 5 e 6»;

          e) all'articolo 413 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Se il procuratore generale non provvede in ordine all'avocazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a trenta

 

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giorni, per la formulazione delle richieste di cui all'articolo 405, comma 1»;

          f) all'articolo 415-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411,» sono soppresse;

              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui il pubblico ministero deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, nonché se ha già provveduto ad inviare all'indagato l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369, ovvero altro atto equipollente»;

          g) all'articolo 416, comma 1, secondo periodo, le parole: «dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avviso di cui all'articolo 415-bis, ove previsto,»;

          h) all'articolo 418, comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

          i) all'articolo 419, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

          l) all'articolo 431, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

              «a-bis) l'avviso previsto dall'articolo 415-bis ovvero, se lo stesso non deve essere inviato, l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 o altro atto equipollente, anche per estratto;»;

          m) all'articolo 552, comma 2, secondo periodo, le parole: «dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avviso di cui all'articolo 415-bis, ove previsto,».

 

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